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Afghanistan e Iraq, due facce della stessa medaglia: la dottrina Bush

Articoli / Esteri
Inviato da redazione 22 Giu 2006 - 13:18

L’11 settembre 2001, come ci racconta il giornalista Woodward, quello del Watergate, il Segretario di Stato Colin Powell dichiarò: “è giunto il momento di fare i conti con il Pakistan e l’Afghanistan” e il Ministro della Difesa Donald Rumsfeld affermò che “sarebbero stati necessari sessanta giorni per preparare rappresaglie su vasta scala”. Tutto ciò quando ancora non era ancora chiaro chi fossero i responsabili degli attentati.

La guerra in Afghanistan, nelle intenzioni stesse dell’Amministrazione americana, è stata una rappresaglia armata in risposta all’11 settembre ed un’occasione geopolitica per andare ad occupare il cuore di una regione strategica. Notevoli gli interessi energetici: per l’Afghanistan potrebbe passare, una volta calmata la situazione, un grande sistema di gasdotti ed oleodotti, non a caso Karzai è un ex dirigente della Unocal, importante azienda petrolifera.

Non è stata un’azione indispensabile per combattere il terrorismo, tanto meno un’azione intrapresa per legittima difesa: è stata una guerra illegale.



Negli ultimi trenta anni tutte le azioni di stati vittime del terrorismo hanno avuto, accanto ad una motivazione “difensiva”, una finalità preventiva. Ciò ha sempre comportato dei notevoli problemi sul piano della legalità internazionale.

Un’azione difensiva, infatti, può essere condotta solo in presenza di un attacco armato ed è confinata al respingimento dell’attacco da parte dello Stato aggredito. Nel caso del terrorismo le cose si complicano. Il terrorismo è un fenomeno che per sua natura si manifesta con attacchi isolati, difficilmente qualificabili come attacchi armati. Nel momento in cui l’attacco terroristico dal quale ci si vuole difendere è cessato, con esso cessa la necessità difensiva che legittimerebbe un’azione militare. Quindi ogni azione militare in risposta ad un atto di terrorismo non è legittima difesa, ma diviene una mera rappresaglia, che è illegale. La rappresaglia è una forma di autotutela prevista dal diritto internazionale, ma, come scrive il Prof. Conforti, “a partire dalla  seconda guerra mondiale si è fatta strada l’opinione, condivisa anche dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 27.6.1986 tra Nicaragua e Stati Uniti nel caso delle Attività militari e paramilitari contro il Nicaragua (CIJ, Recueil, 1986, 88 ss., n. 187 ss.), secondo cui l’autotutela non possa consistere nella minaccia o nell’uso della forza, minaccia ed uso essendo vietati dall’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite e (come sostenuto nella citata sentenza) dallo stesso diritto internazionale consuetudinario. Il principio che vieta il ricorso alla forza ha anzi carattere cogente […], ma trova un limite generale nella legittima difesa, intesa come risposta ad un attacco armato già sferrato.”

Prima dell’11 settembre questo principio è sempre stato chiaro: chi ha reagito militarmente ad attentati terroristici è sempre stato condannato e sanzionato dalla comunità internazionale e dagli organismi preposti. Come nel caso dell’aggressione e occupazione israeliana ai danni del Libano nel 1982, giustificata per far cessare gli attacchi dell’OLP contro Israele, che all’epoca aveva in Libano il proprio quartier generale. L’Onu si espresse condannando duramente l’azione israeliana.

Anche un altro caso vede protagonista Israele pochi anni dopo, nel 1985, quando colpì nel corso di un raid aereo il quartier generale dell’OLP, che questa volta si trovava a Borj Cedria, nei pressi di Tunisi, uccidendo militanti dell’OLP e civili tunisini. L’attacco era una risposta ad un’azione palestinese a Cipro che aveva causato la morte di turisti israeliani. Israele giustificò l’attacco a titolo di legittima difesa, accusando, inoltre, la Tunisia di essere complice per aver ospitato terroristi. Il Consiglio di Sicurezza condannò nuovamente Israele, con la sola astensione degli USA.

L’anno dopo, nel 1986, furono gli Stati Uniti a bombardare Tripoli e Bendasi in Libia, uccidendo 37 persone, in risposta ad una serie di attentati, a Roma, Vienna e Berlino in cui erano morti alcuni cittadini americani, e per i quali gli USA ritennero responsabile la Libia, che invece respinse con forza le accuse. La comunità internazionale diede credito alla tesi libica, ma il Consiglio di Sicurezza non poté condannare l’azione in quanto gli USA fecero valere il diritto di veto.

 

Nel momento in cui un attacco da cui ci si vuole difendere è cessato (come nei casi di terrorismo, in cui non si può prevedere se e quando avverrà il prossimo attacco), con esso cessa la necessità difensiva immediata che legittimerebbe la reazione. Uno stato che agisce per impedire il possibile ma non sicuro ripetersi di nuovi attentati compie un’azione preventiva, come tale anch’essa illegale. Per comprendere perché un’azione preventiva sia illegale è necessario ricordare che la disciplina internazionale proibisce l’uso e la minaccia dell’uso della forza da parte degli stati, con l’eccezione del caso della legittima difesa.[1] [1]

La legittima difesa, sia individuale che collettiva, è ammessa, dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia deciso le misure da adottare.[2] [2]

La questione, dunque, è di comprendere se l’azione preventiva rientri nella fattispecie della legittima difesa prevista dall’art. 51. La Carta delle Nazioni Unite non fornisce una definizione della legittima difesa. La legittima difesa è intesa dalla dottrina come risposta ad un attacco armato già sferrato. Sembrerebbe, comunque, esistere un parziale limite: l’imminenza di un attacco (ad esempio la mobilitazione delle truppe nemiche lungo i confini) giustificherebbe un’azione difensiva. Questa ipotesi è disciplinata dai principi che regolano la legittima difesa e che si ricavano dal caso Caroline del 1837: necessità, proporzionalità e imminenza. La necessità richiede che tutte le altre ragionevoli alternative all’uso della forza siano state tentate. Il criterio della proporzionalità limita qualsiasi azione difensiva alla necessità di respingere un attacco, mentre l’imminenza presuppone che la minaccia sia reale e incombente.

Se non ricorrono tali criteri l’azione non può più dirsi difensiva, ma diviene preventiva, come tale illegale. È il caso Osirak del 1981, quando si cercò di considerare come legittima difesa un attacco preventivo. Il 7 giugno 1981 aerei israeliani bombardarono e distrussero il reattore nucleare Osirak nei pressi di Baghdad. Della questione fu investito il Consiglio di Sicurezza. Israele si giustificò sostenendo di aver compiuto un’azione di legittima difesa preventiva poiché il reattore poteva essere usato per costruire armi atomiche da lanciare contro Israele stesso. Il Regno Unito, invece, dichiarò: “l’intervento israeliano ha costituito un uso della forza che non può trovare posto nel diritto internazionale o nella Carta delle Nazioni Unite”. Anche gli Stati Uniti affermarono: “abbiamo […] subito condannato questa azione […]. Comunque […] il Presidente Reagan ha affermato che «Israele deve avere sinceramente creduto che fosse un’azione difensiva» […]. Sì, Israele dovrebbe essere condannato”. La disapprovazione della comunità internazionale fu generale e il Consiglio di Sicurezza approvò all’unanimità una risoluzione che dichiarava illecito l’operato di Israele e lo condannava al risarcimento dei danni subiti ingiustamente dall’Iraq.

La dottrina Bush è consapevole che la questione della legalità della guerra preventiva è tutta imperniata sull’esistenza o meno di una minaccia imminente. Proprio per questo motivo nei documenti strategici statunitensi si usa il termine “preemptive” piuttosto che “preventive”. Quest’ultimo è traducibile con “preventivo”, mentre “preemptive” è difficilmente traducibile in italiano con un termine dotato di senso se adottato in questo contesto. È, infatti, un termine giuridico che significa “di prelazione”. “Preemption” significa “prelazione, priorità”. Per la dottrina Bush il concetto di preemption sarebbe correlato alla presenza di una minaccia imminente e concreta che non si potrebbe scongiurare se non con l’uso della forza, mentre il concetto di prevention sarebbe correlato ad un pericolo più remoto, meno certo ed urgente. Ecco perché la preemptive war viene anche definita anticipatory self-defense.

Quindi la dottrina Bush sembrerebbe ritenere illegale la difesa contro una minaccia remota (prevention), mentre considererebbe legittima la difesa contro una minaccia imminente (preemption), aggiungendo, però, che è necessario adeguare il concetto di imminenza alla natura delle nuove minacce.

In realtà è molto difficile stabilire questa distinzione, ed inoltre né la dottrina né la giurisprudenza internazionalistica possono aver riguardo di sottili distinzioni terminologiche non supportate da una consuetudine. Una dichiarazione del Segretario di Stato Usa, Colin Powell, al The Washington Post del 17 giugno 2002, evidenzia come gli stessi membri dell’Amministrazione facciano fatica a distinguere tra le preventive e le preemptive actions. Powell, infatti, nell’articolo cita ad esempio di tipica ed efficace azione preemptive proprio la distruzione da parte di Israele del reattore nucleare Osirak, che, come si è visto, fu condannata dal Consiglio di Sicurezza ONU.

La dottrina Bush, inoltre, nella Strategia per la sicurezza nazionale afferma che gli Stati Uniti “devono essere preparati a fermare gli stati canaglia e i loro clienti terroristi prima che siano in grado di minacciare o usare armi di distruzione di massa contro gli Stati Uniti e i loro alleati ed amici”. La dottrina Bush, dunque, prevede l’uso della forza prima che le minacce “si manifestino pienamente”. Tali affermazioni configurano chiaramente una minaccia potenziale piuttosto che una imminente.

Analizzando la dottrina Bush della guerra preventiva, il Prof. Cannizzaro afferma: “Nonostante la nuova strategia tenda a presentare il possibile ricorso ad azioni preventive come un adeguamento dell’istituto della legittima difesa rispetto alle caratteristiche della minaccia terrorista, gli elementi di distinzione fra queste figure sono assai numerosi e tali da indurre a pensare che si tratti piuttosto di istituti diversi. Innanzitutto, la previsione di azioni preventive nella nuova strategia di sicurezza sembra prescindere del tutto dall’attualità della minaccia o dall’imminenza di un attacco, ma si riconnette ad elementi di tipo prognostico, quali i collegamenti con gruppi terroristici o la politica di acquisizione di armi da parte di uno Stato, che vengono qualificati come elementi atti a dimostrare di per sé l’esistenza di un pericolo per la sicurezza nazionale […]. In secondo luogo, il documento ammette espressamente la possibilità di operare azioni militari a carattere preventivo non solo nei confronti dei gruppi terroristici, ma anche nei confronti di Stati che, per il fatto di sostenere o ospitare sul proprio territorio gruppi terroristici, o per il fatto di possedere armi di distruzione di massa, possano costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. […] Inoltre, rispetto all’azione militare, la nuova dottrina non pone limiti di carattere funzionale riferiti all’esigenza di respingere l’attacco o rimuovere l’immediatezza del pericolo, ed assume anzi come parametro di riferimento quello, ben diverso, della funzionalità rispetto all’esigenza di eliminare definitivamente la minaccia per la sicurezza nazionale.”

Cannizzaro, nel sostenere che la legittima difesa e la guerra preventiva sarebbero due istituti diversi, afferma, di fatto, che la dottrina della guerra preventiva non possa essere considerata conforme al diritto internazionale.

 

Sia la rappresaglia che un intervento preventivo, quindi, sono illegali. Gli Stati Uniti, infatti, per l’Afghanistan non hanno mai ufficialmente sostenuto queste due argomentazioni, hanno sempre affermato di agire in legittima difesa, come sostenuto nella lettera inviata dall’Ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Negroponte, al Consiglio di Sicurezza e nella lettera inviata dal rappresentante britannico. Le due lettere, inoltre, non contengono alcun riferimento alle risoluzioni 1368 e 1373. Si è visto a quali requisiti deve rispondere un’azione in legittima difesa. Il Prof. Conforti aggiunge che: “In effetti la tesi della legittima difesa, anche nel caso di attacchi terroristici su vasta scala, come l’attacco alle torri gemelle del World Trade Center, lascia assai perplessi, trattandosi comunque di crimini internazionali individuali, che come tali andrebbero puniti, senza produrre altre vittime innocenti. È sintomatico del resto che, in due risoluzioni del Consiglio di Sicurezza […], la ris. n. 1368 del 12.9.2001 e la ris. n. 1373 del 28.9.2001, adottate dopo l’attacco, è proprio la lotta al crimine internazionale che viene in rilievo […] Non c’è invece, in queste risoluzioni, alcuna autorizzazione all’uso della forza. È bensì vero che nei ‘considerando’ di entrambe le risoluzioni si riconosce il diritto naturale di legittima difesa individuale e collettiva, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, ma nessuno potrebbe seriamente fondare la legittimità della guerra su un considerando, per altro assai equivoco, delle due risoluzioni.”.

 

Solo gli italiani hanno visto un altro film. Le comunicazioni alle camere del Ministro Martino sono tutte centrate sulla lotta al terrorismo, sulla necessità di prendere Bin Laden e distruggere le basi di Al Qaeda. Grande risalto alla posizione della NATO che, come ricordato, non fu coinvolta.

Dalla maggioranza delle destre c’era da attendersi una totale condivisione delle politiche dell’amministrazione Bush. Desta più interesse, dal nostro punto di vista, la risoluzione 6-00006 presentata da Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Intini, Mussi ed altri in cui si legge che: “la Camera condivide la risoluzione del Consiglio di Sicurezza che ha riconosciuto la legittimità dell’azione di polizia militare internazionale di lotta al terrorismo”. Polizia militare internazionale di lotta al terrorismo? Definizione quantomeno curiosa, mai usata da nessuno e completamente non corrispondente alla realtà. Alla destra, almeno, va dato atto della chiarezza nell’appoggiare le politiche di aggressione americane

 

L’intervento in Afghanistan ha visto il formarsi di un’amplia coalizione, ma con metodi sostanzialmente unilaterali. Prima del 7 ottobre 2001, giorno di inizio delle operazioni belliche, gli Stati Uniti si prodigarono per creare un vasto consenso al loro intervento e per mettere in piedi una coalizione fantoccio, da brandire come esempio di multilateralismo. La coalizione dei volenterosi, come venne battezzata, era una lista di paesi stilata sulla base della logica del “o con noi o contro di noi”. Gli USA pagarono sull’unghia la compiacenza di alcuni stati, il cui appoggio era determinante. La Russia si fece legittimare la guerra in Cecenia: ebbe il diritto di rivendicare, nella lotta contro il terrorismo islamico, una specie di primogenitura. Il Pakistan, aveva direttamente contribuito alla creazione del regime talebani, era una delle tre sole nazioni, insieme con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, ad aver ufficialmente riconosciuto il governo afghano ed aveva tutte le caratteristiche per rientrare nel novero degli stati canaglia: possedeva già l’atomica ed aveva un regime militare dittatoriale. Il governo di Islamabad rispose subito positivamente alle richieste di Washington. Musharraf con una rapida inversione di marcia, si impegnò a distruggere ciò che i suoi servizi segreti avevano creato e mantenevano: i talebani. In cambio da pericoloso dittatore divenne un fedelissimo alleato, ricevette aiuti importanti e poté permettersi di introdurre 32 modifiche nella costituzione dello Stato per meglio conservare il potere. Musharraf viene ironicamente chiamato “Busharraf”, simbolo della politica asimmetrica degli Usa: Arabia Saudita e Pakistan, fedeli alleati, ma regimi non democratici con frequentazioni terroristiche, non vengono toccati. Iran e Palestina, con governi eletti dal popolo, sono considerati nemici.

A quasi nessuno dei paesi inseriti nella grande coalizione dei volenterosi fu concesso dagli USA il “privilegio” di partecipare alla guerra. Solo gli inglesi, a conferma della loro relazione speciale con gli Stati Uniti, ebbero un ruolo importante, ma i militari inglesi toccarono il suolo afghano ad operazioni praticamente concluse.

Bush ha perfino declinato l’appoggio che, con una decisione storica, la NATO aveva offerto. Il 12 settembre 2001, infatti, il Consiglio della Nato aveva adottato una risoluzione in cui prefigurava l’applicabilità dell’articolo 5 del Trattato istitutivo dell’organizzazione (l’articolo afferma che un attacco armato contro un membro dell’alleanza è considerato come un attacco diretto contro tutti gli Stati alleati, i quali sono tenuti a prestare assistenza, anche con l’uso della forza, ai paesi attaccati) per giustificare l’eventuale reazione, anche armata, a titolo di legittima difesa individuale e collettiva, dei suoi stati membri, qualora si fosse accertato che l’attacco terroristico dell’11 settembre fosse stato diretto dall’estero “from abroad”. Che il Consiglio della NATO abbia subordinato l’operatività dell’articolo 5 all’accertamento del fatto che gli attentati fossero stati diretti dall’estero non è questione marginale. Uno Stato, infatti, è responsabile degli atti commessi da privati (quali sono i terroristi) solo se viene dimostrato che questi abbiano agito per conto dello Stato stesso. Sulla questione della responsabilità di un Stato per atti commessi da privati si è pronunciata ad esempio la Risoluzione 138 del Consiglio di Sicurezza del 23 giugno 1960 sul caso della cattura in territorio argentino di Adolf Eichmann da parte di agenti speciali israeliani il 12 maggio 1960, nella quale Israele fu condannata per aver violato la sovranità Argentina, in quanto si dimostrò il coinvolgimento dello stato di Israele nell’azione di quelli che erano stati definiti “gruppi di volontari” che avevano catturato il criminale nazista. Il 4 ottobre 2001 il Segretario generale della NATO, Lord Robertson, affermò che era divenuto operativo l’art. 5 del Trattato di Washington “in seguito all’accertamento che l’attacco dell’11 settembre è stato diretto dall’estero”.

Malgrado la NATO avesse per la prima volta invocato l’articolo 5 del suo Statuto, gli USA non hanno voluto coinvolgerla nella guerra. Il ricordo delle divergenze militari all’epoca della guerra in Kosovo, la disparità tecnologica tra gli statunitensi e gli altri partner europei e la volontà di non essere condizionati dagli alleati sono stati i motivi di questa scelta.

I problemi relativi alla costruzione della coalizione e alla messa a punto dei piani militari comportarono un’attesa di circa un mese prima di poter dare il via alle operazioni belliche. Questa attesa risultò gradita a numerosi capi di stato alleati degli USA, che lodarono Bush per aver dato prova di moderazione, ma il Presidente affermò sarcasticamente: “Abbiamo una coalizione di gente che… A loro piace moltissimo che gli Stati Uniti non siano entrati immediatamente in azione”.

La coalizione dei volenterosi, dal punto di vista militare, era una farsa. È vero che ci fu un ampio consenso politico all’intervento in Afghanistan, ma ciò non significa che questo non sia stato dettato dalla logica del “o con noi o contro di noi” e dall’onda emotiva di sdegno suscitata dall’11 settembre. Nella costruzione della coalizione dei volenterosi, insomma, gli USA hanno dispiegato tutto il loro potere in modo unilaterale. Ne è testimonianza come hanno trattato la Nato. Ma lo si vede anche in considerazione del fatto che gli USA avrebbero potuto facilmente, in quella fase, rivolgersi alle Nazioni Unite per chiedere una risoluzione di esplicita autorizzazione all’uso della forza (che comunque sarebbe stata fuori dalla Carta Onu), ma non lo fecero.

Nella Strategia per la sicurezza nazionale del settembre 2002 Bush ha illustrato la sua dottrina della guerra preventiva e dell’unilateralismo. Ciò non significa che questa non fosse il frutto di un’elaborazione politica ben precedente all’11 settembre, momento che ha rappresentato l’occasione per l’Amministrazione Bush  di attuare quelle politiche che i neoconservatori propugnavano da anni e che sono alla base della dottrina Bush (nella National Security Strategy c’è scritto che la fase del terrorismo internazionale rappresenta una grande occasione per gli Usa e per il mondo di rimettere le cose a posto…). C’è un filo politico che lega strettamente l’intervento in Afghanistan a quello in Iraq. Sono figli della stessa logica: quella di costruire “un nuovo secolo americano”, basato su una nuova proiezione degli USA a livello globale secondo una strategia unipolare mirante a scardinare i vincoli imposti dal diritto e dalle organizzazioni internazionali. Che poi questo progetto stia affondando nel pantano irakeno è un’altra questione.

 

Gli Stati Uniti non hanno mai cercato di giustificare la guerra in Afghanistan come intervento per porre fine al regime dei talebani ed ai crimini da esso perpetrati. Ad ogni modo, una guerra “umanitaria” sulla scorta della guerra in Kosovo avrebbe ugualmente posto notevoli dubbi, ponendosi anch’essa fuori dal diritto internazionale.

C’è da sfatare anche il mito della presenza stessa dei terroristi in Afghanistan dopo l’11 settembre, che vista l’aria se l’erano prontamente data a gambe levate. Non a caso già il 15 settembre 2001 il Generale Shelton aveva fatto notare al Presidente e al gabinetto di guerra che “il problema […] era che, come tutti loro sapevano, i campi [dei terroristi] erano vuoti.”.

Inoltre un aspetto largamente dibattuto dal National Secourity Council fu quello di non dare pubblicamente l’impressione che l’obiettivo della guerra fosse limitato alla cattura di Osama Bin Laden,  all’eliminazione di al-Qaida o all’abbattimento del regime dei talebani. Secondo i membri dell’Amministrazione individuare con precisione gli obiettivi della guerra sarebbe stato troppo rischioso, perché erano difficili da conseguire. Saggia scelta: Bin Laden non è stato mai catturato, al-Qaida è ancora ben presente, anzi, per effetto della spirale guerra-terrorismo si è espansa in Iraq e in svariati paesi europei, i talebani, quelli che non sono stati bonariamente riammessi nei ranghi della nuova burocrazia a Kabul, sono ancora attivi nel sud del Paese. L’ISI, il potente servizio segreto pakistano, ha ripreso a proteggere i talebani, che da un po’ di tempo hanno ristabilito le loro basi in Pakistan, da dove dirigono gli interventi in Afghanistan e sembrerebbe che il mullah Omar vivesse fino a poco fa a Karachi, in Pakistan, protetto dall’ISI.

La guerra ha alimentato il terrorismo. In Iraq, ad esempio, Al Qaeda non c’era, ora è ben presente. Le politiche americane, lungi dal combattere il terrorismo, hanno ottenuto l’effetto opposto, e forse questo fatto è funzionale alla logica della guerra infinita, che richiede sempre la presenza di un potente nemico da combattere per essere alimentata. Gli USA, dopo la fine della guerra fredda, sono stati un decennio senza un nemico, ora l’hanno ritrovato e difficilmente se ne priveranno.

 

Esportare con la guerra la democrazia è una follia.

Anzitutto è una violazione del diritto internazionale il fatto che uno Stato vada, anche con mezzi pacifici, a determinare le dinamiche politiche ed istituzionali di un’altra nazione. Figuriamoci se lo fa con la guerra. L’autodeterminazione dei popoli è un principio basilare. Inoltre occupare militarmente un paese significa privarlo della sua sovranità. Il requisito della sovranità è determinante per la creazione di qualsiasi forma di stato e di governo. Se non c’è indipendenza e sovranità, semplicemente non c’è uno Stato. Creare protettorati democratici è una contraddizione in termini.

 

È sotto gli occhi di tutti, inoltre, che la logica dello scontro di civiltà che permea le politiche americane non ha fatto altro che esacerbare gli animi di popolazioni già in condizioni assai difficili. E dei problemi del mondo islamico, così come di tutti i paesi in via di sviluppo, l’occidente ex-colonialista porta tutto il peso delle sue responsabilità. Le politiche americane hanno dato ottime argomentazioni alle frange islamiche più radicali. In tutti i Paesi islamici in cui si è votato, infatti, lungi dal voler generalizzare situazioni differenti, hanno vinto le forze più radicali: dall’Iran alla Palestina. Lo scontro di civiltà da più forza a questi movimenti, con il risultato che paesi che avevano una tradizione più laica sono precipitati anch’essi nel fondamentalismo.

La guerra al terrorismo, infine, non solo non ha esportato la democrazia, ma l’ha diminuita anche nei paesi democratici. In nome della sicurezza si sono compresse le libertà dei cittadini, aumentando i dispositivi repressivi e di controllo. È sufficiente ricordare il Patrioct Act.

 

A seguito delle Risoluzioni del Parlamento italiano del 7 novembre 2001, l’Italia si offrì di partecipare all’operazione Enduring Freedom con circa 2900 uomini, dei quali circa 1000 militari dell’Esercito, circa 300 dell’Aeronautica Militare, con assetti aerotattici e da trasporto, e circa 150 militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il 22 dicembre 2001 le operazioni militari di “Enduring Freedom” erano ufficialmente terminate e a Kabul giurava il nuovo governo presieduto da Hamid Karzai, così come deciso dall’accordo di Bonn del 5 dicembre tra rappresentanti afghani. La guerra era tutt’altro che finita.

La risoluzione Onu 1386 del 20 dicembre 2001 aveva istituito la missione ISAF (International Security Assistance Force). Questa risoluzione non prova nemmeno a giustificare ex post l’intervento militare, ma si limita a prendere atto che “ci sono sviluppi in Afghanistan…”, ed istituisce l’ISAF per “supportare gli sforzi del popolo afgano…”. Il 13 ottobre 2003 una nuova risoluzione, la n. 1510, estendeva il mandato ISAF anche al di fuori di Kabul.

L’ISAF è guidata dall’agosto 2003 dalla Nato, che attualmente riesce a presidiare il nord del paese.

La presenza della NATO in Afghanistan pone non pochi problemi di rispetto del Trattato di Washington istitutivo della NATO. Anzitutto per la prima volta nella sua storia, come già detto, la NATO ha fatto scattare l’articolo 5 del Trattato, affermando che l’attentato dell’11 settembre fosse stato diretto dall’esterno. Ciò significa che la NATO ha considerato che Al Qaeda agisse per conto del governo afghano dei taliban. Già questo pone problemi, perché Al Qaeda è un’organizzazione privata e le responsabilità dei taliban nell’appoggiare e condividere l’11 settembre sono tutte da dimostrare. Non è secondario che a far scattare l’articolo 5 non sia stato l’attacco di una nazione, ma di un soggetto privato, come tale irrilevante per il diritto internazionale, che si occupa degli atti degli soggetti internazionali. Inoltre la NATO ha agito fuori dalle zone previste dal trattato che, sempre all’art. 5, afferma che la NATO può agire nella regione dell’Atlantico settentrionale. Non solo, azioni di questo tipo, proprio perché non rientranti nell’articolo 5, vengono definite, nel “Nuovo concetto strategico” della NATO del 1999, “non artiche 5 operations”, configurando l’Alleanza come organizzazione attivabile anche al di fuori dell’ipotesi di legittima difesa. Tali radicali e sostanziali cambiamenti non sono mai stati sanciti con una modifica del trattato.

Nel giugno 2004 la NATO decide di espandere la sua presenza in quattro province. Nel dicembre 2005 la NATO decide di incrementare la propria presenza in Afghanistan per poter intraprendere la fase 3 dell’espansione di ISAF nel sud del paese: la forza ISAF salirà a 15.000 unità. Proprio in questi giorni la NATO si appresta a sferrare l’offensiva per il controllo delle province del sud, come ha dichiarato Jaap de Hoop Scheffer, Segretario generale della Nato. L’ISAF sta uscendo dal suo mandato originario per affiancare Enduring Freedom nella lotta contro il terrorismo, perché andrà a sud a combattere i taliban tornati negli ultimi tempi, e non per mantenere la sicurezza al fine di permettere alle autorità afghane di operare per la ricostruzione e per compiere azioni umanitarie.

L’Italia fa parte della missione ISAF sotto il comando della Nato.

Prodi e D’Alema hanno confermato che l’Italia “mantiene il suo pieno impegno nella missione”. Parisi afferma che “l’invio di nuove truppe è una scelta che compete al Parlamento”, e poi  specifica che “per il momento l’impegno dell’Italia non cambia, anche dopo la richiesta della Nato”. Successivamente, però, D’Alema rilancia affermando che la presenza italiana potrebbe aumentare.

Al momento in Afghanistan, nella missione ISAF, ci sono 9.700 soldati di 37 paesi (non tutti membri Nato, ovviamente). I quattro paesi che contribuiscono maggiormente alle operazioni sono: Germania (più di 2.400), Italia (1.865, distribuiti a Kabul, Herat e Abu Dhabi), Gran Bretagna (più di 900) e Francia (più di 800).

L’ISAF sta uscendo dal suo mandato originario per affiancare Enduring Freedom nella lotta contro il terrorismo, perché andrà a sud a combattere i taliban tornati negli ultimi tempi, e non per mantenere la sicurezza al fine di permettere alle autorità afghane di operare per la ricostruzione e per compiere azioni umanitarie. Che ciò stia avvenendo lo si capisce chiaramente leggendo un report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 7 marzo 2006, che afferma che la Nato presterà servizio, nella sua azione a sud, sotto il commando della “Coalition Forces”, cioè sotto Enduring Freedom. Dunque il sostanziale comando strategico dell’ISAF non sarà più della NATO, ma direttamente degli Stati Uniti d’America che guidano Enduring Freedom.

L’Italia continua a partecipare alla missione Enduring Freedom con 250 uomini, di cui 8 presso il comando USA, situato a Tampa in Florida, 5 ufficiali di collegamento presso i comandi alleati, 240 uomini imbarcati nella fregata Euro, che ha compiti di interdizione e contrasto navale, scorta di unità della coalizione, controllo del traffico marittimo. Gli Usa hanno ridotto di molto la loro presenza ISAF per concentrasi su Enduring Freedom e poi perché hanno più da fare altrove, in Iraq, dove non se la passano tanto bene. La Nato intende praticamente raddoppiare il numero dei militare presenti per poter dar corso alla terza fase della missione, il controllo del sud del paese.

La missione ISAF è attualmente guidata dagli inglesi, con il Generale Richards. Questo fatto ha suscitato una forte reazione del popolo afghano, che non gradisce la presenza dell’ex potenza coloniale, poi direttamente coinvolta nella guerra.

In Afghanistan è inoltre presente la missione UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), creata con risoluzione 1401 del Consiglio di sicurezza nel marzo 2002. Il suo mandato originario era di supportare il processo di ricostruzione. È una missione politica, diretta dalle Nazioni Unite.

 

La posizione per il rientro delle truppe italiane dai teatri di guerra non può essere solo una posizione etica. La nostra nazione ripudia la guerra, così come sancito dalla Costituzione. Non è una messa al bando della guerra meramente morale, accezione di cui la parola “ripudio” è per altro carica. È un precetto dal significato altamente politico. L’Italia con l’articolo 11 si inserisce in uno dei più ambiziosi progetti politici del XX secolo, quello di far abbandonare agli stati la proiezione militare della loro sovranità al di fuori del territorio di appartenenza. Un risultato mai raggiunto dall’umanità nel corso della sua storia, durante la quale gli stati. È il tentativo di porre fine all’anarchia internazionale per condurla sotto l’egida del diritto. È il tentativo di instaurare la giustizia tra i popoli eliminando la legge barbarica del più forte. Questo è il ripudio della guerra. Questo è il progetto per il quale nacquero le Nazioni Unite, che si fondano sull’obbiettivo di eliminare il “flagello della guerra” che per due volte nel corso della prima metà del novecento aveva sconvolto il mondo. È il tentativo di fare quello che avvenne al momento della nascita dello stato moderno (per convenzione nel 1648 con la Pace di Westfalia, dopo la sanguinosa guerra dei trent’anni): il monopolio dell’uso della forza. Prima la forza era a disposizione della pluralità di soggetti del sistema feudale, poi venne accentrata dal soggetto-stato moderno che da quel momento ne ebbe l’esclusiva titolarità. La comunità internazionale è come se fosse in uno stadio premoderno, le Nazioni Unite sono il tentativo di farla uscire dal feudalesimo, poiché proibiscono ai singoli, gli stati, di utilizzare la forza se non per legittima difesa, accentrando nella stessa Onu l’uso della forza che si rendesse necessaria per ristabilire la legalità.

Il nostro articolo 11, “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, è la traduzione dell’articolo 2 comma 4 della Carta delle Nazioni Unite: “I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza”. Coincidono i principi su cui i due ordinamenti si basano. Il principio pacifista non è un’esortazione, rappresenta un progetto politico.

Dobbiamo riappropriarci del senso politico del principio pacifista della Costituzione e della Carta Onu, anzitutto difendendolo dagli abusi, dalle false interpretazioni, dal tentativo di cancellarlo.

L’art. 11 non può ricevere solo omaggi rituali ed ipocriti inchini.

Taluni vorrebbero convincerci che la portata dell’articolo 11 sia attenuata dal potere discrezionale del Consiglio di Sicurezza, che potrebbe autorizzare l’uso della forza da parte degli stati anche nei casi non previsti dal diritto internazionale (il che come si è visto non è vero). E vorrebbero individuare nella terza proposizione dell’articolo 11 la norma costituzionale che legittimerebbe un tale disegno (laddove si afferma che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”). Tale norma non può in alcun caso essere intesa per eludere o attenuare la rigidità del principio del ripudio della guerra. Non si può affermare che il principio pacifista possa essere temperato dal fatto che l’Italia debba conformarsi alle norme del diritto internazionale (art. 10 Costituzione) e dal fatto che il nostro paese consenta limitazioni di sovranità in base alle quali saremmo in obbligo di fare una guerra se ci venisse chiesto da un’organizzazione internazionale di cui facciamo parte. Semmai è vero il contrario: è proprio il nostro articolo 10 a dirci che dobbiamo rispettare il diritto internazionale e, perciò, in primis il principio di astenerci “dalla minaccia o dall’uso della forza” sancito dalla Carta Onu e dal diritto internazionale cogente. La terza proposizione dell’articolo 11 e l’articolo 10 della Costituzione rafforzano, lungi dall’indebolire, il principio pacifista del ripudio della guerra. Provare a fare il contrario, affermare, cioè che l’Italia possa partecipare a guerre “autorizzate” dalle Nazioni Unite senza violare il dettato costituzionale è un arbitrio, funzionale al tentativo di individuare obblighi superiori che imporrebbero di piegare l’articolo 11 alle necessità dei casi. La pace è il principio che sostanzia le norme costituzionali del ripudio della guerra, della limitazione di sovranità, dell’obbligo di favorire e promuovere le organizzazioni internazionali. Tali norme si subordinano al conseguimento della pace tra i popoli, alla fine dell’anarchia e dell’arbitrio. Non si subordinano al potere militare e politico di una sola nazione. Si subordinano, cioè, ad un progetto politico che è incompatibile ed alternativo all’attuale politica della dottrina Bush. Se vogliamo uscire dal feudalesimo internazionale, dobbiamo uscire dal vassallaggio, dal servilismo nei confronti di quelle nazioni - o meglio di quella nazione, gli USA - che piegano, eludono e violano sistematicamente il diritto internazionale. Il diritto, costituzionale ed internazionale, è dalla nostra parte. L’Italia, invece di continuare ad appoggiare le politiche nord americane di sovraestensione imperiale, dovrebbe contribuire a denunciare l’illegalità delle azioni aggressive dell’unica superpotenza militare globale. Senza timore di irritare gli alleati. Le alleanze militari non hanno più alcun senso, perché, nello spirito delle Nazioni Unite, non esistono più nazioni nemiche. L’Italia e l’Europa dovrebbero agire per costituire compiutamente il progetto politico di sottrarre agli stati il monopolio dell’uso della forza rivolto verso l’esterno e dare piena attuazione al dettato della Carta delle Nazioni Unite, comprese le disposizioni degli articoli 43-47, che prevedono la creazione di forze armate a disposizione delle Nazioni Unite al fine di consentire ad esse di esercitare l’accentramento dell’uso della forza ed intervenire direttamente per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tali articoli non hanno mai trovato alcuna attuazione (i “caschi blu” non c’entrano nulla!). È  giunto il momento di tornare al dettato della Carta ONU.

Far rientrare le nostre truppe dall’Iraq e dall’Afghanistan costituirebbe solo il primo importantissimo passo di un lungo cammino da percorrere per contribuire a conseguire il progetto politico della pace. Costituirebbe il senso della necessaria discontinuità con le politiche imperiali degli Stati Uniti d’America.

 

L’Italia, dunque, continua a partecipare all’operazione Enduring Freedom, cioè ad una guerra di aggressione che ha occupato illegalmente uno stato sovrano. La stessa missione ISAF, nella sua nuova fase, muterà la sua natura divenendo da missione sostanzialmente di peacekeeping a missione di peacenforcing e passando sotto il sostanziale controllo degli Stati Uniti. La missione ISAF nella sua proiezione a sud sarà il camuffamento di una forza di occupazione. Iraq e Afghanistan sono due facce della stessa medaglia: quella della dottrina Bush. Dobbiamo andarcene dall’Afghanistan per gli stessi motivi per cui ce ne andiamo dall’Iraq.

Andiamo via dall’Iraq perché la guerra è stata illegale? Lo stesso è avvenuto in Afghanistan. Andiamo via dall’Iraq perché è stata la guerra subordinata alla dottrina Bush? Lo è stata anche la guerra in Afghanistan. Andiamo via dall’Iraq, malgrado l’ormai insostenibile situazione della popolazione, perché non vi sono le condizioni per garantire la sicurezza a nessuno? Lo stesso vale e varrà sempre di più in futuro per l’Afghanistan. Andiamo via dall’Iraq perché il progetto di esportare la democrazia con le armi ha fallito? Ha fallito anche in Afghanistan.

E poi non possiamo restare in Afghanistan a combattere il ritorno nel sud del paese dei taliban, mettendo a repentaglio la vita dei nostri soldati, quando i taliban sono tornati grazie all’appoggio dell’ISI, il servizio segreto di quel Pakistan, che per questo non subisce nemmeno una reprimenda dal fedele alleato americano.

Allora perchè il governo di centrosinistra, che con coraggio segna una discontinuità nella politica estera facendo rientrare le truppe dall’Iraq, mostra la volontà opposta di rimanere in Afghanistan probabilmente anche aumentando il nostro contingente? Perché il governo ha paura di tirare troppo la corda, sino a farla spezzare, nei rapporti con gli Stati Uniti. Questo è il vero nodo, che elimina tutte le considerazioni e le argomentazioni sin qui sviluppate.

Oppure, e sarebbe molto più grave, si predispone il rientro dall’Iraq perché ci sono quei rompiballe dei pacifisti che hanno fatto un gran casino e perché, come perfino Berlusconi aveva capito, non vi sono più le condizioni per rimanere; mentre si aumentano le truppe in Afghanistan per testimoniare la nostra supina fedeltà al padrone del mondo, la politica del quale, tutto sommato, condividiamo (sembra la stessa posizione che il governo potrebbe avere sulla legge 30: abroghiamo quelle forme contrattuali che gli imprenditori nemmeno utilizzano, cioè facciamo una cosa di facciata, ma inutile per gli imprenditori e per i lavoratori, che ci consente mi mantenere inalterato, perché lo condividiamo, il quadro berlusconiano delle politiche sul lavoro, magari solo migliorandolo un po’). Noi a questa ipotesi non vogliamo credere. Per ora.

Certo è che ritirarsi dall’Iraq e aumentare la presenza in Afghanistan significa fare il gioco dei quattro cantoni, come dice giustamente Marco Rizzo. Significa cioè aiutare gli americani in Afghanistan e consentire loro di spostare truppe dall’Afghanistan all’Iraq per compensare il buco lasciato dagli italiani in Iraq. Sarebbe una mera sostituzione. Tanto varrebbe lasciare in Iraq i nostri soldati. Questa operazione ci farebbe pendere la bilancia nella direzione dell’ipotesi che, tutto sommato, siccome non siamo governati da sprovveduti, ci sia un’esplicita volontà di continuare ad appoggiare le politiche americane.

 

Intanto, come chiede Oliviero Diliberto, va convocato un tavolo dell’Unione, perché se dovesse arrivare una proposta secca in parlamento, non concordata, ma solo preannunciata dalla ridda di voci di questi giorni, si potrebbero creare le condizioni per un voto contrario delle forze della sinistra. Si dovrebbe lavorare per giungere a decidere il rientro delle truppe italiane anche dall’Afghanistan, ma è molto difficile arrivarci nei pochi giorni che mancano al voto di rifinanziamento delle missioni all’estero. Che fare?

Si inizino a mettere dei paletti. Primo, l’Italia esce completamente dall’operazione Enduring Freedom. Secondo, l’Italia non partecipa direttamente alla terza fase della missione ISAF decisa dalla Nato, quella verso sud, e se ne resta a garantire la sicurezza a Kabul e a Herat. Terzo, l’Italia non invia né un uomo né un mezzo in più. Quarto, rivedere le regole d’ingaggio dei militari Italiani. Quinto, se entro sei mesi non si determinano le condizioni per avviare un processo politico che porti al termine dell’operazione Enduring Freedom, con la conseguente uscita dal paese di inglesi e americani, e alla guida della missione ISAF da parte di paesi arabi e mussulmani l’Italia ritirerà le sue truppe.

Senza questi paletti, cioè senza una netta discontinuità con il passato, non possiamo votare a favore.

 



[1] [3] La Carta delle Nazioni Unite del 1945 proibisce l’uso e la minaccia dell’uso della forza da parte degli stati (art. 2 comma 4) ad eccezione della legittima difesa (art. 51). Tale norma è una di quelle “norme imperative del diritto internazionale generale” (previste dall’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 che afferma che una norma, per essere imperativa -cioè cogente-, deve essere “accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli stati nel suo insieme come norma alla quale non può essere apportata alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere”). In tal senso si è pronunciata la Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 27.6.1986 tra Nicaragua e Stati Uniti nel caso delle “Attività militari e paramilitari contro il Nicaragua”, affermando che la minaccia o l’uso della forza è vietato dalla carta ONU ed ha carattere consuetudinario (CIJ, Recueil, 1986, 88 ss., n. 187 ss.).

 

[2] [4] Numerosi giuristi ritengono che un’ulteriore eccezione al divieto dell’uso della forza sia costituita dall’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all’uso della forza da parte degli Stati Membri. Questa ipotesi solleva numerosi dubbi. Da un lato perché la Carta delle Nazioni Unite accentra nel Consiglio di Sicurezza, sottraendola quindi agli stati, la competenza a compiere le azioni necessarie per il mantenimento della pace, ed in particolare l’uso della forza a fini di polizia internazionale. Dall’altro perché la Carta nulla dice, coerentemente con il principio dell’accentramento, sull’autorizzazione all’uso della forza, se non nel caso di intervento da parte di una organizzazione regionale (art. 52). Ciò è motivato dall’esigenza di non restituire agli stati ciò che gli è stato sottratto per mitigare l’anarchia internazionale, temperando tale principio con la possibilità di intervento da parte di un’organizzazione regionale, che, comunque, implica una cooperazione tra stati sotto l’egida dell’ONU. I sostenitori dell’istituto dell’autorizzazione ad un singolo stato o a coalizioni spontanee motivano le loro argomentazioni partendo, principalmente, da due considerazioni: l’ampia discrezionalità del Consiglio di Sicurezza e una prassi ormai consolidata in tal senso. Rispetto alla prima - che ritiene che il CdS, in base al sua ampia discrezionalità, potrebbe decidere di non agire direttamente e delegare all’uso della forza a un singolo stato - c’è da considerare che, comunque, il principio del divieto dell’uso della forza non potrebbe essere interpretato in modo troppo estensivo alla luce del suo carattere di norma cogente. Per quanto riguarda  la prassi occorre sottolineare che, in cinquanta anni, solo in due casi il CdS ha concesso l’autorizzazione: la guerra di Corea nel 1950 e la guerra del Golfo nel 1991. Questi, inoltre, possono essere interpretati più come un “invito” ad aiutare stati aggrediti (secondo il principio della legittima difesa collettiva) che non come una vera e propria delega di poteri ai singoli stati.



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